Traffico Roaming e la regola del “fair use”

Tag 29 Dicembre 2017  |
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Con l’introduzione e modifica della disposizione normative le compagnie telefoniche sono corse ai ripari al fine di adeguare la disciplina contrattuale e tamponare i relativi costi.

Un problema di particolare rilevanza è l’abolizione della tariffazione in roaming che consente all’utente di poter usufruire delle tariffe nazionali anche quando si trova all’estero.

Alla stregua della nuova regolamentazione se ho una sim italiana ma dimoro abitualmente all’estero riuscirò a beneficiare della tariffazione “italiana” sebbene il servizio venga per lo più fornito all’estero.

La clausola del “Fair Use”

Per tale motivo le compagnie telefoniche si sono affrettate ad invocare la cosiddetta clausola del “fair use” (tradotto: “utilizzo corretto”) .

Solo se il roaming viene usato “correttamente” allora verrà applicata all’utente la tariffa nazionale.

L’operatore telefonico potrà confrontare i consumi registrati all’estero dell’utente e confrontarli con quelli effettuati nel territorio nazionale.  Laddove i consumi in roaming risultano superiori, la compagnia telefonica potrà contattare l’utente per informarlo del relativo sovrapprezzo nel caso di prosecuzione della permanenza all’estero.

Il periodo di confronto deve essere di almeno quattro mesi e l’utente ha comunque 14 giorni dal ricevimento dell’avviso per chiarire la situazione ed evitare l’applicazione del sovrapprezzo.

Chiaramente, se entro due settimane dal predetto avviso, i parametri si normalizzano (il traffico nazionale risulta prevalente) anche in questo caso non si applicheranno aumenti.

E’ importante osservare che, al fine di tutelare i transfrontalieri, la normativa prevede che se nello stesso giorno si verificano connessioni sia all’estero che nel territorio nazionale, comunque tale periodo dovrà computarsi come giorno di presenza nel territorio nazionale. 

 

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