Roaming: il Bill-Shock si applica anche prima della delibera dell’Agcom

Tag 04 Novembre 2013  |
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Bill shock e buona fede contrattuale

Come noto la delibera 326/10/CONS (che recepisce il Regolamento (CE) n. 544/2009) prevede una serie di obblighi per la compagnia telefonica finalizzati a garantire al proprio cliente di essere informato sulle tariffe applicate per i servizi in roaming.

L’informazione predetta deve sussistere sia al momento della conclusione del contratto, che durante il corso del rapporto contrattuale.

Un obbliga della compagnia telefonica, ad esempio, è quello di permettere ai clienti di controllare la spesa legata ai servizi di dati in roaming.

In tal senso, la compagnia è obbligata a predisporre talune soglie di traffico in relazione a diversi fattori (di regola 50 euro), e laddove il cliente raggiunga 80% della soglia, la compagnia telefonica è tenuta a dare adeguata comunicazione.

Quello sopra è solo un esempio indicativo. Diverse e molteplici sono le tutele che devono essere garantite al cliente.

Orbene, la delibera predetta fissa la data del 31 dicembre 2010 come termine ultimo per l’adeguamento da parte delle compagnie telefoniche.

L’AGCOM, in proprio atto di chiarimento sulla anzidetta delibera, ha stabilito che, fino alla piena operatività delle misure introdotte con la Delibera 326/10/CONS, comunque in tutti i casi in cui risulti che l’operatore non si sia adoperato per garantire all’utente l’effettiva conoscenza o conoscibilità dei dati di traffico come sopra specificati, sarà tenuto a stornare  e/o rimborsare gli importi addebitati.

Difatti, il Bill-shock è un fenomeno cha a prescindere dalla suo regolamentazione prevista nella Delibera 326/10CONS, trova la sua ratio giuridica nel principio basilare della buona fede nella esecuzione del contratto.

Pertanto, anche prima della Delibera, la compagnia telefonica dovrà giustificare gli addebiti effettuati alla luce dei suoi obblighi di trasparenza e buona fede contrattuale.

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