Sono legittimi i costi di disattivazione?

Tag 01 Maggio 2018  |
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Cosa sono i costi di disattivazione?

Il noto Decreto Bersani all’articolo 1 prevede che l’utente che esercita il recesso (o il trasferimento dell’utenza) NON deve versare alcuna penale, comunque denominata.

La specificazione “comunque denominata”, evidenzia che siano da ricomprendersi anche le c.d. “penali occulte” !

Al contrario, gli unici costi giustificati sono i costi che l’operatore deve sostenere a fronte della disattivazione/recesso.

Quali sono i costi di disattivazione

I costi sono quelli documentati e giustificati da reali oneri sostenuti dalla compagnia telefonica.

In tal senso, pertanto, nel caso di passaggio da un operatore all’altro i predetti costi non sono addebitabili, in quanto le attività di disattivazione della linea preesistente coincidono con le attività tecniche poste in essere per l’attivazione della linea presso il nuovo gestore.

Se il costo NON è giustificato, lo stesso è da assimilarsi ad una penale occulta e pertanto la stessa non è dovuta.

Le tabelle pubblicate dall’Agcom

Troppo facile… vero? Nel tempo l’Agcom ha concordato con gli operatori telefonici delle tabelle sui “costi di disattivazione” applicabili.

Tale accordo, che nelle intese avrebbe dovuto favorire gli utenti ha nella prassi favorito le compagnie telefoniche, le quali col passare del tempo utilizzano tali tabelle al fine di giustificare costi non dovuti in danno perpetrato agli utenti.

Diversamente, la ratio della legge è chiara: non devono essere posti limiti e cartelli alla libertà dell’utente di poter cambiare il proprio operatore telefonico.

Nello stesso senso una legge ordinaria (decreto Bersani) non può essere derogata da un atto amministrativo.

Anche dall’esame dei lavori preparatori della legge si evidenzia come la finalità del legislatore era quella predetta (si pensi analogamente alla medesima disposizione in tema di conto-corrente).

Così tanti gli esempi di clienti che hanno stipulato il loro contratto telefonico prima delle suddette tabelle e nonostante ciò si vedono addebitare i “costi di disattivazione”.

In tali casi, ad esempio, è evidente che la compagnia telefonica debba informare il cliente dell’introduzione dei costi di disattivazione con preavviso dei 30 giorni ed indicazione della facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259.

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