Contratto telefonico: io non ho sottoscritto nulla !

Tag 26 Maggio 2018  |
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Il contratto con l’operatore telefonico

Quando si parla di contratti telefonici il riferimento normativo è quello dei “contratti per adesione“.

In tale categoria rientrano i contrati in cui l’utente/consumatore è obbligato ad aderire a condizioni da lui non scelte ma già predisposte dal venditore.

In tale tipologia contrattuale, le condizioni sono imposte dal contraente più forte, il quale predispone un “modello contrattuale” senza alcun margine di trattativa.

Peraltro, in questi casi le condizioni contrattuali vengono pubblicizzate “a parte”. Ossia le predette spesso non sono implementate dentro la proposta contrattuale, ma viene effettuato un mero rinvio alle stesse.

Ad integrare le presente lettura si consiglia la lettera del seguente articolo aggiornato:

La sottoscrizione e la forma scritta

Ma io non ha mai firmato il contratto…

Sebbene sia un idea diffusa, i contratti non necessitano della forma scritta. Solo alcuni per espressa disposizione normativa devono essere redatti per iscritto, pena nullità del medesimo. Diversamente, molti altri contratti possono essere conclusi anche a voce.

La disciplina in materia di contratti telefonici presenta diverse “prospettive”.

In linea di massima il contratto non necessità la forma scritta. Difatti, nell’ambito telefonico le sottoscrizioni più frequenti sono quelle fatte a distanza. Si pensi ad internet o le proposte contrattuali ricevute al telefono.

D’altra parte, nel caso in cui attivassimo il servizio presso un negozio fisico, il contratto, sebbene potrebbe in linea teorica essere “non scritto”, nella pratica (anche semplicemente per le clausole vessatorie contenute) avrà la forma scritta. Anzi, meglio, sarà: una proposta contrattuale scritta.

Contratti telefonici attivati via telefono o internet

Seguendo quanto sopra, il caso più problematico è quella del contratto stipulato tramite internet/telefono.

In tale caso in realtà ci troviamo in un sotto-insieme dei “contratti per adesione”. Difatti in questo caso, oltre ad essere un “contratto per adesione”, rientriamo a pieno titolo nella disciplina dei contratti a distanza.

Tali contratti trovano la disciplina generale nel Codice del Consumo, Artt. 50 e seguenti.

Nel caso di contratti telefonici (il Codice del Consumo parla di tutti i contratti a distanza) la materia viene trattata nello specifico dalla Delibera AGCOM 664/06/CONS,

Infine altro punto di riferimento, sempre utile, è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/2003).

Consumatore o Impresa

Ho parlato del Codice del Consumo, che come noto si applica ai “consumatori”.

Ma se sono un’impresa tali regole non valgono?

Valgono, valgono… La delibera AGCOM 664/06/CONS dà una definizione di utente molto ampia, nella quale è possibile ricomprendere ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Pertanto, le disposizione della suddetta delibera sono da applicarsi anche per i contratti aziendali.

Telefonata con operatore e sottoscrizione del contratto

In caso di contatto telefonico l’operatore è obbligato, all’inizio di ogni conversazione, a comunicare il nome della società per conto della quale sta chiamando, lo scopo del contatto telefonico ed il proprio nome e cognome.

Tali dati devono essere ripetuti anche al termine della conversazione.

Se l’utente viene concluso il contratto avete il diritto a conoscere il numero identificativo della pratica.

In tutti i casi, il gestore deve fornire all’utente, prima della conclusione del contratto a distanza,dovrà fornire TUTTE le informazioni di cui all’art. 52 del codice del consumo e dall’art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Quali sono??

In merito all’art.52 del codice del consumo sono:

1) identità del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo;
2) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
3) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
4) eventuali spese di consegna;
5) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
6) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del codice del consumo;
7) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
8) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base (esempio i numeri a pagamento);

9) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

10) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

In merito all’art.70 del codice delle comunicazioni elettroniche, sono:

A) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;
B) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l’allacciamento iniziale;
C) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
D) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché’ le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
E) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;
F) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
G) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie.

Chiaramente, è questo è un caso frequente, l’operatore deve rendere note le eventuali modifiche o restrizioni del servizio (di natura tecnica o economica) che potrebbero derivare dall’attivazione del nuovo servizio.

Così se passando al nuovo operatore scoprite che non funziona più il fax, ricordatevi se l’operatore ve lo aveva detto!!

Registrazione vocale

L’adempimento di tutti gli obblighi informativi suddetti e il consenso informato dell’utente possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione.

Naturalmente, è necessario il previo consenso dell’interessato alla registrazione (cosa che accade ormai di consueto).

Ma quindi è sufficiente l’accordo a voce? Non proprio. La sottoscrizione, o meglio la proposta contrattuale da parte dell’utente deve risultare, comunque, da un modulo ovvero da altro documento contrattuale, il quale può essere anche elettronico.

Modulo di conferma del contratto

Attenzione! A questo punto abbiamo inviato la nostra proposta contrattuale. L’operatore con l’attivazione del servizio accetta la conclusione del contratto.

Ma è opportuno precisare che la compagnia telefonica è tenuta, prima o al massimo al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ad inviare all’utente il modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni suddette, modalità di recesso, ecc.

Solo così la compagnia potrà attestare l’adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori.

Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
Dopo aver ricevuto il parere preliminare, laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
Cordialità.
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