Risarcimento danni per ritardo nella portabilità

Tag 30 Dicembre 2013  |
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Posso chiedere i danni per la mancata o ritardato portabilità del numero?

Sostanzialmente se chiedo la portabilità del numero potrò chiedere alla compagnia telefonica un indennizzo per ogni giorno di ritardo.

Alle indennità possono aggiungersi delle richieste di risarcimento danni.

Difatti il danno potrebbe essere maggiore di quello previsto dagli indennizzi ex lege.  Per questo motivo il legislatore ha “previsto” la possibilità di richiedere il risarcimento del danno alla stregua degli ordinari criteri giuridici.

Dal punto di vista giuridico il mancato/ritardo della portabilità è un caso di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.

Questo comporta il diritto per l’utente di ottenere la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno subito.

Diritto alla RISOLUZIONE per INADEMPIMENTO e RISARCIMENTO del Danno

Cerchiamo di spiegare i termini con semplicità.

Cosa significa “risoluzione”? in soldoni significa sciogliere/estinguere il vincolo contrattuale. Il contratto non esiste più (viene risolto) e le parti sono “libere”.

Nel gergo comune spesso si fa confusione tra “recesso” e “risoluzione”. Giuridicamente sono due concetti distinti (anche se simili negli effetti).

Il recesso è un atto unilaterale con cui una delle parti chiede lo scioglimento dal vincolo contrattuale (si pensi al diritto di “ripensamento” o “recesso” entro 10 gg dall’acquisto)

La risoluzione invece è l’ipotesi in cui  il contratto si “scioglie” per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità.

Il nostro caso è quella della “risoluzione per inadempimento”.

Il contratto si scioglie perché una parte (il debitore) non ha adempiuto alla sua obbligazione.

Nel nostro caso la compagnia telefonica non ha effettuato la portabilità.

Il riferimento normativo è l’art. 1453 c.c (Risolubilità del contratto per inadempimento) che dice: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti)”.

Ecco spiegato il motivo del perché il cliente ha diritto al Risarcimento del danno cagionatogli.

Cosa serve per farsi risarcire (l’onere probatorio)?

Attenzione! È importante precisare che la prova del danno è onere del richiedente. Sarà l’utente a dover dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto agli indennizzi già riconosciuti per il ritardo nella portabilità.

Per legge il danno che può chiedersi (Art. 1223 c.c.) è la “perdita subita” dal creditore, nonché, il “mancato guadagno”, che possano ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento stesso.

Al contrario, per dimostrare l’inadempimento della compagnia telefonica sarà sufficiente indicare la mancata portabilità. Sarà il gestore telefonico a dover “giustificare” il proprio inadempimento.

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