Contestare contratto telefonico non richiesto

Tag 15 Febbraio 2020  |
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Attivazione servizi non richiesti

Numerosi sono i clienti che si trovano a dover contestare un contratto telefonico non richiesto di cui purtroppo spesso ci si accorge solo in ritardo notando l’addebito in fattura.

In realtà veniamo tempestati da decine di chiamate telefoniche da operatori che cercano di attivarci nuovi contratti e servizi. Spesso tali pratiche commerciali non rispondono ai principi di correttezza contrattuale arrivando a trasformarsi in veri e propri raggiri contrattuali.

La normativa in materia è molto chiara e prevede degli specifici obblighi informativi a carico dell’operatore telefonico.

Tali obblighi sono inoltre particolarmente stringenti proprio nel caso di “contratti a distanza” ossia quelli attivati senza la presenza fisica delle parti contraenti.

Rientrano in tale ambito chiaramente tutti i contratti attivati tramite telefono oppure internet.

Qui potete trovare alcuni indirizzi utili per reclami e contestazioni:

Contratto non richiesto: truffe e trasparenza contrattuale

Quando si parla di un contratto telefonico non richiesto si fa riferimento a due ipotesi principali:

  • il contratto e/o servizio telefonico è stato attivato senza alcuna sottoscrizione o registrazione, in maniera del tutto fraudolenta ed all’insaputa dell’utente;
  • l’utente è stato contattato da un operatore ma è stato sostanzialmente raggirato, in quanto gli viene prospettato un contratto che in realtà non esiste con quel costo o a quelle condizioni.

Evidente che i due casi siano distinguibili. Nel primo caso si tratta di una truffa contrattuale in cui l’utente non partecipa in alcun modo.

Il contratto in tal caso è assolutamente nullo e sarà necessario procedere ad effettuare una denuncia alle Autorità.

Su punto si segnalano i seguenti articoli di approfondimento:

FOCUS

Sebbene in entrambi i casi si tratti di un contratto telefonico non richiesto e nullo/annullabile per mancanza del consenso e volontà della parte a concludere lo stesso, la compagnia telefonica tenterà di far passare la suddetta seconda ipotesi all’interno nell’ipotesi di un “contratto voluto” di cui è stato attivato un profilo tariffario sbagliato.

Tale ricostruzione è del tutto infondata, in quanto la volontà del contratto è connessa alla tipologia di profilo tariffario applicato che pertanto ne determina immancabilmente la volontà o meno di concludere il contratto medesimo. 

In altri termini, l’utente accetta di attivare quel contratto perché ha quel profilo tariffario, altrimenti non l’avrebbe mai attivato.

Si riportano alcune letture utili:

Firma e contratto telefonico non richiesto

Riportiamo un paragrafo ed articolo specifico su questo argomento in quanto spesso si fa confusione.

Il principio generale che dobbiamo tenere a mente è che: il contratto telefonico per essere attivato non necessita della forma scritta.

Difatti nel nostro ordinamento numerosi sono i contratti che possono essere conclusi anche senza forma scritta. Ogni volta che entri in un negozio e fai un acquisto concludi un contratto ma senza sottoscrivere alcunché limitandoti unicamente a pagare il prezzo dell’acquisto.

Pertanto la compagnia telefonica può attivare il contratto anche se l’utente ha provveduto ad effettuare la sola registrazione telefonica.

Premesso quanto sopra, la forma scritta si rende necessaria in conseguenza degli obblighi informativi e probatori a carico della compagnia telefonica.

Difatti la compagnia telefonica in caso di contestazione sul contratto avrà l’onere di dimostrare di aver correttamente informato l’utente e per far ciò si avvale di un documento scritto o comunque contenuto su un supporto durevole.

Per un approfondimento sul punto vi segnaliamo:

Contratto non richiesto e obblighi informativi

Il punto di riferimento normativo è il contratti telefonico non richiesto e obblighi informativi del codice del consumoCodice del Consumo (D.Lgs 206/2005) il quale dall’art. 49 e seguenti si occupa proprio degli obblighi informativi nei contratti a distanza o comunque negoziati fuori dai locali commerciali (intervenuti tra professionista e consumatore).

Il primo comma dell’art. 49 prevede che:

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista;

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

Contratto telefonico non richiesto: cosa ti devono comunicare

Tra le varie voci sopra elencate meritano un approfondimento specifico alcuni punti:

  • per essere vincolanti le informazioni devono essere date in modo chiaro e comprensibile;
  • il prezzo del servizio con ogni suo onere connesso (spedizione, restituzione, imposte, ecc.) deve essere chiaro prima di ogni consenso espresso da parte dell’utente;
  • deve essere espressamente chiarito all’utente come recedere ed i costi connessi allo stesso recesso.

Pertanto, salvo che il contratto sia gratuito, qualunque costo dello stesso deve chiaramente esposto (ad esempio nei contratti tramite internet), ovvero comunicato (nei contratti attivati tramite telefono) prima che l’utente accetti e presti qualsivoglia consenso al contratto.

 

NOTA BENE

Nell’articolo del Codice del Consumo si specifica espressamente che nel caso di contratti a tempo indeterminato (come ad esempio un contratto telefonico) i costi indicati devono riportare il totale di quanto riportato nel periodo di fatturazione (mensile, bimestrale o altro).

Le promozioni ed il contratto non richiesto

Tutte le pubblicità ingannevoli e fuorvianti proposte dalla compagnia telefonica devono appunto rispettare gli obblighi informativi predetti.

In caso contrario ci ritroveremo all’interno di un ipotesi di contratto telefonico non richiesto.

Facciamo alcuni esempi concreti:

  • sei sul sito internet della compagnia telefonica e sei indotto a premere un pulsante senza che venga specificato che premendo attivi un contratto o un profilo tariffario ed i costi dello stesso;
  • oppure, non viene correttamente evidenziato che si tratta di una promozione a tempo e successivamente il prezzo verrà modificato;
  • la tariffa viene proposta per “sempre” quando invece è condizionata ad un periodo temporale o al verificarsi di alcune condizioni.

Questi sono solo alcuni esempi. La regola d’oro è che l’utente deve essere informato in modo chiaro e comprensibile, altrimenti si parla di contratto telefonico non richiesto.

Nello stesso senso la compagnia telefonica deve anche informati quando il servizio attivato non è più gratuito. Per il relativo approfondimento:

Attivazione servizi a pagamento di società terze

Rientra nell’ambito dell’attivazione di servizi non richiesti anche l’ipotesi di servizi a pagamento attivate da società terze.

Ad esempio è il caso dei servizi a pagamento che vengono attivati tramite link sul internet a cui segue relativo abbonamento settimanale o comunque periodico.

È vero che in tal casi il servizio è reso da società terze e pertanto la compagnia telefonica non è collegata alla stessa.

D’altra parte, questo non significa che la compagnia telefonica possa essere esonerata dai relativi obblighi informativi lasciando in balia l’utente di attivazioni mai richieste e volute.

In merito si segnala per l’approfondimento:

Servizi non richiesti ma non contestati

Un caso tipico è quello in cui viene attivato un contratto telefonico non richiesto, ma l’utente (che ha mille impegni) non contesta immediatamente il contratto attivato ma lo fa dopo qualche tempo.

Ad esempio il contratto viene contestato dopo che la compagnia telefonica aveva già emesso alcune fatture.

I centralinisti del call-center sistematicamente vi scoraggeranno sostenendo che la fattura non è più contestabile e pertanto bisogna pagare. È falso.

La mancata contestazione del contratto o del servizio attivato non comporta l’accettazione del servizio stesso. La legge non prevede il meccanismo del silenzio-assenso.

Pertanto se il contratto non è stato richiesto dovranno stornarsi tutte le fatture emesse.

D’altra parte è evidente che laddove l’utente si accorga dell’attivazione di un contratto non richiesto è suo onere procedere alla contestazione dello stesso (prima lo fa, meglio è).

È importante sottolineare che l’utente non deve dimostrare alcunché se non contestare semplicemente di non aver mai richiesto l’attivazione del relativo contratto.

Sarà solo la compagnia telefonica ad avere l’onere di dimostrare, documentazione alla mano, che il relativo contratto è invece stato richiesto dall’utente e pertanto si è provveduto all’attivazione.

In merito vi segnaliamo i seguenti approfondimenti:

Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
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