Quando mi possono sospendere la linea telefonica?

Tag 27 Maggio 2018  |
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Vi consigliamo la lettura del seguente articolo aggiornato e di approfondimento in materia di sospensione:

Interruzione della linea ingiustificata

Quando si parla di sospensione il primo pensiero và al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. n. 259/2003) ed al principio di “servizio universale” e “diritti degli utenti”.

Dall’esame degli Allegati emerge che:

Mancato pagamento delle fatture

L’Autorità autorizza l’applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l’utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l’abbonato sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l’Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l’abbonato (ad esempio chiamate al 112).

Se avete letto attentamente la disposizione, capirete che la legge garantisce all’utente il “servizio universale” disponendo che (salvo i casi di frode e reiterazione) possano essere sospesi solo i servizi in contestazione.

Capiamo allora che se non paghiamo “internet”, la linea “voce” deve comunque essere garantita (salvo i casi suddetti).

L’operatore, in caso di ritardato o mancato pagamento, non può sospendere servizi diversi da quello collegato specificamente alla mora o all’inadempimento.

Ma non basta!

Il Codice suddetto è stato chiaramente recepito dall’Autorità Garante, il quale nella delibera n. 664/06/CONS, afferma:

1. In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, oggetto del contratto, l’operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall’Allegato 4, Parte A, del Codice e comunque nel rispetto delle misure adottate dall’Autorità ai sensi di tale allegato.
2. L’utente che ha presentato formale reclamo all’operatore in merito all’addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L’utente è comunque tenuto al pagamento 664/06/CONS 5 degli importi che non sono oggetto di contestazione. Restano ferme le conseguenze previste in conformità alla legge per il ritardato pagamento delle somme che all’esito dovessero risultare dovute.
3. La sospensione del servizio in violazione del presente articolo determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice.

Questo comporta che laddove l’utente proceda alla contestazione (anche di servizio complementare) lo stesso non potrà subire una sospensione.

Al contrario, lo stesso ha diritto a sospendere il pagamento in attesa dell’esito della contestazione.

Al contrario, troppo spesso assistiamo a situazioni di “ricatto” da parte della compagnia telefonica, che sulla base di paventate sospensioni ed interruzioni della linea telefonica inducono a pagare somme non dovute. Con buona pace dei nostri diritti.

Buona giornata.

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