Sospensione telefono

Tag 27 Maggio 2018  |
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Vi consigliamo la lettura del seguente articolo aggiornato e di approfondimento in materia di sospensione:

Risarcimento danni: ecco cosa decide il Giudice

Portiamo in evidenza la sentenza del Giudice di Pace di Casoria (R.G. n. 10817/2008), il quale affronta un caso di “sospensione della linea telefonica” ad un utente da parte di Telecom.

Ricostruendo i fatti: una società si trova sospese/interrotte due linee telefoniche da parte di Telecom per 12 giorni. La società ha diverse volte contattato il call-center e contestato tramite rar, fax e telegrammi, senza avere alcuna soluzione.

L’interruzione della linea aveva creato notevoli danni alla società (agenzia di servizi) sia quale “danno di immagine”, sia quale “perdita di clienti” (non avendo oltre il servizio voce anche quello internet).

La società richiedeva pertanto il pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per l’evento dannoso verificatosi.

Telecom Italia S.p.A. richiede il rigetto della domanda in quanto il ritardo nella riattivazione derivava da causa di forza maggiore e che comunque il danno doveva essere limitato all’indennizzo dagli artt. 7 e 26 delle Condizioni Generali di abbonamento (50% del canone mensile al giorno)

Fatte queste premesse, il Giudice afferma:

  • l’attore deve provare il danno di €2.500. Per far ciò non è sufficiente l’assunzione di testimonianza con cui si dimostra l’interruzione della linea stessa e del servizio internet. Tale circostanza non è sufficiente a dimostrare il “quantum”.
  • D’altra parte gli arti 7 e 26 delle Condizioni Generali di abbonamento (50% del canone mensile corrisposto per ogni giorno lavorativo, nella fattispecie in numero di 10), non è sufficiente a risarcire il danno subito dall’attore. In tal senso la Società va condannata al pagamento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Così argomentando, il Giudice ritiene che il danno debba essere quantificato per via equitativa ex art. 1226 c.c.. Si assume come idonea la somma di €. 500,00 (oltre € 117,50 come indennizzo ai sensi della condizioni contrattuali).

***

Questa sentenza è esemplificativa della linea tenuta dalla giurisprudenza in materia. La richiesta di risarcimento di € 2.500,00 deve essere supportata da prova idonea. E’ necessario fornire degli elementi concreti che giustifichino l’importo stesso ed il rapporto eziologico tra il preteso danno ed il comportamento inadempiente.

Tenetelo a mente quanto decidete di agire in giudizio…

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