Diritto ad informazione completa nell’attivazione del contratto telefonico

Tag 08 Aprile 2018  |

L’utente ha diritto di essere informato in modo chiaro, esatto e completo delle specifiche tecniche ed economiche dei servizi resi dagli operatori telefonici.

E’ necessario infatti tutelare il diritto di scelta dell’utente e la conseguente possibilità di orientamento verso una diversa offerta commerciale.

Trasparenza delle condizioni contrattuali

Il libero mercato si basa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. Il cliente deve essere nella condizione di poter valutare qual è la migliore soluzione per le sue esigenze.

In tal senso è fondamentale che la comunicazione resa al cliente in ordine alle caratteristiche essenziali della promozione e del contratto deve essere facilmente comprensibile e completa.

Sul punto la giurisprudenza è unanime.

Deve essere riconosciuto all’utente un indennizzo per mancata trasparenza contrattuale qualora, in base alle divergenti dichiarazioni delle parti, risulti evidente che l’utente non sia stato debitamente informato, in modo chiaro esatto e completo (anche ai sensi dell’articolo 4 della Delibera n. 179/03/CSP), sulle effettive condizioni contrattuali e sui contenuti delle offerte commerciali proposte dall’operatore. (Corecom Calabria)

Risoluzione del contratto per carenza informativa

 

La mancanza di un informativa completa e leale legittima la richiesta di risoluzione del cliente.

La carenza informativa deve riguardare un elemento determinate del contratto tale per cui il cliente non avrebbe accettato la condizione e sottoscritto alcunché.

Tra gli elementi essenziali sicuramente i costi, l’attivazione dei servizi e le tempistiche di realizzazione.

Sul punto si riporta il provvedimento del Corecom Lombardia:

[…] il medesimo difetto di informazione ha indotto nell’utente il legittimo convincimento circa la correttezza dei servizi scelti e dei relativi costi, la cui difformità rispetto a quanto invece applicato dall’operatore è stata riscontrata solo dopo la lettura della prima fattura emessa.

Una tale condotta dell’operatore viola quanto prescritto dall’articolo 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, laddove stabilisce, ai fini dell’effettiva realizzazione del diritto degli utenti alla completezza delle informazioni e del corretto esercizio del diritto di scelta tra diverse offerte commerciali, “l’impegno degli organismi di telecomunicazione a presentare in modo chiaro, esatto e completo i contenuti del servizio, nonché i termini e le modalità di erogazione e in particolare i prezzi, l’unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, le condizioni per il rinnovo e il recesso, eventuali penali”, rendendo quindi legittimo il recesso dell’utente.

L’obbligo della risposta al reclamo dell’utente

Analogamente è utile evidenziare che, laddove il cliente apra un reclamo, l’operatore telefonico ha un specifico onere informativo, dovendo rispondere allo stesso a pena di indennizzo.

Gli articoli 3 e 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, specificano espressamente che la clientela ha diritto ad un’informazione completa sulle modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione del servizio.

La compagnia telefonica che non adempie tali obblighi e non rispetta i generali canoni di buone fede e correttezza (artt. 1175, 1337 e 1375) deve risarcire l’utente e ripristinare la condizione preesistente.

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