Recesso contratto telefonico

Tag 13 Giugno 2018  |
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Recesso e disdetta telefonica

Per comprendere cosa significa recedere da un contratto telefonico e necessario fare una piccola digressione sulla natura dei contratti telefonici.

I contratti telefonici sono dei contratti di somministrazione, similmente a quello del gas o dell’energia elettrica. Nel caso specifico si tratta di somministrazione avente ad oggetto servizi di telecomunicazioni.

Come di regola accade nei contratti di somministrazione, il contratto telefonico è un contratto di durata dove l’operatore telefonico si obbliga a fornire un servizio continuativo a fronte del pagamento del prezzo da parte del cliente.

L’art. 1560 stabilisce che:

“Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna parte può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.

Pertanto quando comunichiamo all’operatore telefonico la nostra volontà di recedere dal contratto stiamo avvisando l’operatore di voler interrompere il rapporto contrattuale.

Sebbene comunemente il recesso contrattuale viene assimilato alla disdetta del contratto, al diritto di ripensamento o alla risoluzione contrattuale, in realtà gli istituti giuridici sono tra loro differenti.

Se volete capire la differenza potete leggere il seguente articolo: differenza tra recesso, disdetta, ripensamento, risoluzione e rescissione.Differenza tra Recesso, disdetta e risoluzione del contratto telefonico.

Diritto di ripensamento e recesso nei contratti telefonici a distanza

Esiste un altra importante differenza quando si parla di recesso contratto telefonico.

Molto spesso, infatti, questa tipologia di contratto viene stipulata a distanza, tramite call-center o comunque senza la presenza fisica e simultanea delle parti contraenti. Rientrano in tale ipotesi i contratti stipulati tramite telefono, internet, fax, posta o televisione.

Possiamo quindi distinguere tra:

  • contratti telefonici contratti a distanza;
  • e contratti telefonici contratti nei locali commerciali.

I contratti a distanza sono, appunto, contratti assimilabili ai cosiddetti “contratti conclusi fuori dai locali commerciali”. Il recesso contrattuale per tale tipologia di contratto trova una disciplina specifica nel Codice del Consumo (D.Lgs 206 del 2005).

Le disposizioni del codice del consumo vengono fatte proprie dalla normativa di settore che prevede una disciplina da applicare specificatamente ai contratti telefonici.

Il diritto di recesso viene disciplinato dal dall’art. 5 dell’allegato A della Delibera n. 664/06/CONS. Si legge:

Articolo 5 – Esercizio del diritto di recesso

1 – Ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Codice, l’utente è informato con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto, e del suo diritto di recedere senza penali all’atto della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali, qualora non accetti le nuove condizioni.

2 – L’utente ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (ndr: rectius 14 giorni), salvo quanto stabilito dal comma 7.

3 – Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 2, di una comunicazione scritta al recapito dell’operatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine di cui al comma 2 o quello stabilito dal contratto, se maggiore. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 2, della merce ricevuta.

4 – Il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell’utente ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 2 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

5 – Nel caso in cui l’operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all’art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all’art. 52, comma 1, lettere f) e g), del Codice di consumo, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell’utente, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

6 – Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui l’operatore fornisca un’informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

7 – Resta fermo il diritto dell’utente di esercitare in ogni tempo il recesso senza penali ove sussista l’oggettiva impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.

8 – Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

9 – L’operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si applicano gli articoli 66 e 67 del Codice del consumo in materia di effetti e di ulteriori obbligazioni delle parti conseguenti al recesso.

Dalla lettura del suddetto articolo si nota che ci troviamo di fronte ad una specifica forma di recesso contrattuale: il diritto di ripensamento.

L’articolo infatti disciplina le ipotesi in cui il cliente può recedere dal contratto telefonico senza alcuna penale o motivazione.

Schematicamente possiamo sintetizzare i seguenti termini:

  • 14 giorni dalla conclusione del contratto;
  • Se non sono stati adempiuti gli obblighi informativi, il termine decorre dal verificarsi di tale adempimento. Il termine non può essere comunque superiore a 3 mesi, 60 o 90 giorni in relazione al tipo di omissione informativa verificatasi;
  • Senza alcun limite di tempo laddove il servizio non può essere attivato.

Il diritto di ripensamento e recesso previsto dal contratto

Si evidenzia che come descritto dal comma 8 del citato art. 5, la disciplina prevista non è inderogabile. La compagnia può prevedere una disciplina diversa, ma solo stabilendo delle garanzie più ampie per l’utente.

Le modifiche pertanto no potranno essere in senso peggiorativo, ma solo migliorativo rispetto alle condizioni suddette.

Sarà necessario verificare cosa c’è scritto nelle condizioni generali di contratto o nella carta servizi della compagnia telefonica per rendersi conto se vi siano della  maggiori facoltà per l’utente (in genere non ci sono: la compagnia telefonica si attiene a quanto sopra previsto).

Preavviso recesso contratto telefonico

Il cliente quando comunica il proprio recesso non è tenuto a dover motivare in alcun modo la propria decisione. D’altra parte è tenuto a dare un termine di preavviso alla controparte (la compagnia telefonica) allo scopo di evitare il pregiudizio subito per l’interruzione del servizio.

Il termine di preavviso minimo che deve essere dato all’operatore telefonico è indicato nelle condizioni generali del contratto sottoscritto.

In ogni caso, il c.d. Decreto Bersani bis (Legge 40 del 2007, che converte con modifiche il Decreto Legge 7 del 2007) prevede al comma 3 dell’art. 1:

I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Costi disattivazione

Quando si recede da un contratto telefonico la compagnia telefonica ha il brutto vizio di addebitare in bolletta i famosi costi di disattivazione.

Ormai diversi anni fa, il legislatore con il noto Decreto Bersani aveva disciplinato tale possibilità favorendo il passaggio tra gli operatori telefonici al fine di garantire una maggiore concorrenza.

Considerato che talvolta gli importi richieste a titolo di costi di disattivazione risultano essere anche di importo rilevante, appare opportuno domandarsi se si tratta di una richiesta legittima e legale.

Vi segnaliamo l’articolo di approfondimento sul tema: recesso e costi di disattivazionesono legittimi i costi di disattivazione?.

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