Recesso, disdetta e risoluzione del contratto telefonico

Tag 13 Giugno 2018  |

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Telecom, Wind, Vodafone, Fastweb … basta !! voglio cambiare operatore.

Molto spesso in materia di recesso contratto telefonicodisdetta e recesso contrattuale, ovvero le altre tipologie di “annullamento” contrattuale esiste molta confusione.

Probabilmente, tale situazione è dovuta dall’utilizzo improprio di tali termini nel gergo comune. In realtà, dal punto di vista giuridico ogni termine corrisponde ad una precisa situazione ed effetto.

Analizziamoli nel dettaglio.

Recesso Contrattuale

Il recesso si ha quando una parte, decide di “sciogliere” il contratto prima della scadenza della termine naturale dello stesso.

In questo senso, per recedere dal contratto telefonico stipulato con Telecom (ad esempio) invierò una raccomandata con avviso di ricevimento, facendo attenzione di riportare tutte le generalità ed allegare un documento di identità.

In questo caso, è necessario dare alla compagnia telefonica un periodo di  preavviso: di regola 30 giorni (controllate sulle condizioni contrattuali).

Disdetta

La disdetta invece, avviene quando una parte avvisa l’altra che, alla scadenza prestabilita, il contratto non verrà rinnovato.

Ossia, in questo caso, esiste una scadenza prestabilita. Entro quella scadenza c’è il rinnovo tacito. Se vuoi disdettare il contratto devi comunicarlo.

Nella disdetta, inoltre, la controparte non può imporre un preavviso superiore a 30 giorni, nè costi aggiuntivi ingiustificati.

Diritto di Ripensamento

E’ la forma di recesso contrattuale prevista dal codice del consumo.

Entro 10 gg dalla conclusione del contratto si può recedere dallo stesso senza alcun problema.

E’ un diritto del consumatore e deve essere anch’essa esercitato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il “diritto di ripensamento” comporta l’annullamento sin da principio del contratto sottoscritto. Non può essere applicata alcuna penale da parte della compagnia telefonica.

La Risoluzione contrattuale

Esistono vari tipi di risoluzione.

Risoluzione VOLONTARIA: in questo caso le parti sciolgono il contratto per mutuo consenso.

Un’estensione di tale modalità di risoluzione è proprio il recesso visto sopra. Nell’ipotesi di recesso, le parti prevedono preventivamente nel contratto le modalità con con cui una parte può risolvere il contratto (anche senza il consenso dell’altro, ma con congruo preavviso).

Risoluzione LEGALE: è il caso più famoso. Secondo il codice può avvenire per:

inadempimento della controparte. Si sottolinea che l’inadempimento deve essere rilevante (es. morosità non sanata).

impossibilità sopravvenuta. L’impossibilità genetica è causa invece di annullamento (per es. terremoto che renda completamente non fruibile il servizio).

eccessiva onerosità sopravvenuta (per es. rivalutazione della moneta tale da rendere al conduttore eccessivamente gravoso continuare a pagare il canone).

Orbene, la risoluzione può essere dichiarata da un Giudice (tramite una controversia) oppure operare di diritto secondo quanto normativamente previsto.

Rientrano in questo secondo caso: 1) la “Clausola risolutiva espressa”; 2) la “Diffida ad adempiere”; 3) l’esistenza di un “Termine essenziale”.

Rescissione del contratto

L’ipotesi di rescissione è un’ipotesi sostanzialmente residuale nella prassi collegata alle controversie con le compagnie telefoniche.

In linea di massima, basti evidenziare che il legislatore ha previsto la “rescissione” laddove si verificano delle prestazioni non eque a causa di una patologica formazione del consenso.

Esempi sono: la cd. lesione ultra dimidium, oppure lo  stato di necessità o bisogno di una delle parti.

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