Disdetta contratto: il diritto di ripensamento

Tag 11 Febbraio 2020  |

Indice

Il diritto al ripensamento e recesso dal contratto telefonico

Il diritto di ripensamento è una forma particolare di recesso contrattuale. Lo stesso è espressamente disciplinato dal Codice del Consumo.

Sostanzialmente è la possibilità per l’utente di recedere dal contratto con una dichiarazione unilaterale, senza penalità e senza alcun obbligo di specificare il motivo (art. 64 del Codice del consumo e diritto di ripensamentoCodice del Consumo).

Con l’esercizio del diritto di ripensamento ne deriva che il venditore dovrà restituire all’acquirente consumatore quando percepito per l’acquisto del bene o servizio.

Questa è una rilevante differenza rispetto al diritto di recesso previsto dal codice civile. Difatti l’art. 1373 del codice civile prevede che l’esercitato recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Pertanto se la prestazione è stata già eseguita, il venditore avrà comunque diritto a farsela pagare.

Inoltre, altra rilevante differenza rispetto al diritto di recesso “generale” previsto dal codice civile è che resta salvo qualsiasi “patto contrario”. Pertanto le parti contrattuali potranno inserire delle condizioni contrattuali peggiorative rispetto la disciplina base.

Al contrario la disciplina del Codice del Consumo è derogabile solo in senso migliorativo.

Quando si applica il diritto di ripensamento?

Facciamo una precisazione preliminare:  il diritto di ripensamento è stato introdotto dal Codice del Consumo e successivamente è stato fatto proprio e recepito nella normativa specifica relativa alle telecomunicazioni.

Orbene il diritto di ripensamento contenuto nel Codice del Consumo è specificatamente previsto per fornire una tutela rafforzata per il cliente consumatore  nei cosiddetti contratti a distanza o fuori dai locali commerciali.

Pertanto due sono i presupposti:

  • il cliente deve essere un consumatore (non rientra il caso del contratto con partita iva, salvo quanto si dirà nel prosieguo);
  • si tratta di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali.

Esempio di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali sono quelli contratti per strada, dopo una visita a domicilio, per corrispondenza.

Al contrario, esempio delle c.d. “vendite a distanza” sono le televendite, telefono, internet e similari.

Molto spesso i contratti telefonici vengono “acquistati” proprio tramite le suddette modalità e pertanto il consumatore viene tutelato garantendogli il c.d. “diritto di ripensamento”.

La considerazione sopra riportata è importante, in quanto sottolinea che la tutela prevista dal Codice del Consumo non si applica nel caso in cui l’acquisto venga effettuato all’interno del negozio.

In verità, si precisa che nella specifica materia delle telecomunicazioni, la normativa di settore e/o le condizioni generali di contratto talvolta prevedono tali tutele (ripensamento) anche nel caso di contratti con partite iva o all’interno dei locali commerciali. Tale circostanza deve però essere verificata nello specifico in quanto è una tutela aggiuntiva che non deriva direttamente dal suddetto Codice del Consumo.

Fatta questa premessa iniziale vediamo nel dettaglio cosa comporta il diritto di ripensamento e come si esercita.

Il termine entro cui esercitare il diritto di ripensamento

Il Codice del Consumo all’art 52 prevede:

Art. 52 – Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.

I suddetti quattordici giorni valgono solo se vengono rispettati gli obblighi informativi sul diritto di recesso. Difatti, in caso contrario l’art. 53 prevede:

Art. 53 – Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

In altri termini, il termine è di quattordici giorni ma solo se si rispettano gli obblighi informativi in merito al recesso.

Diversamente il termine diventa di:

  • 12 mesi + 14 giorni, nel caso in cui non viene fornita l’informativa sul recesso (neanche dopo);
  • 14 giorni dall’informativa, nel caso in cui l’informativa sul recesso viene fornita in ritardo (ma entro i 12 mesi predetti).

Tanto premesso dobbiamo capire quali siano gli obblighi informativi da parte del venditore.

Gli obblighi informativi e il diritto di ripensamento

All’interno del Codice del Consumo esiste uno specifico articolo che elenca una lunga lista di informazioni che il venditore è tenuta a fornire al consumatore acquirente.

Nello specifico l’art. 49 ci parla degli “obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.

Tra i numerosi punti se ne riportano alcuni meritevoli di menzione specifica:

[…] il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; […]

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; […]

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; […]

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. […]

10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Diritto di ripensamento: da quando decorre il termine

Secondo quanto previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo:

[…] 2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

 

Come si esercita il diritto di ripensamento

Le modalità previste per l’esercizio del diritto di ripensamento sono indicate nelle condizioni generali di contratto sottoscritte.

In linea di massima per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’operatore telefonico.

L’invio tramite posta elettronica certificata è ormai sostanzialmente parificata alla raccomandata. Per tale motivo sostanzialmente tutti gli operatori telefonici hanno introdotto nelle proprie condizioni contrattuali anche la specifica indicazione di poter recedere tramite invio della pec.

E’ importante allegare alla lettera raccomandata il proprio documento di identità.

Inoltre, conservate copia fotostatica della lettera inviata e delle relative ricevute e cartoline della raccomandata.

Sebbene possa sembrare dei consigli banali, l’esperienza maturata negli anni e le numerose richieste degli utenti hanno evidenziato spesso proprio i suddetti errori e dimenticanze.

Oltre all’invio della raccomandata, si può inviata inviare la comunicazione anche in via anticipata per telegramma, fax o posta elettronica. Ma la stessa dovrà comunque essere confermata entro le 48 ore successive con relativa lettera raccomandata.

Quando il ripensamento si considera inviato?

In altri termini, il diritto di ripensamento si considera “effettuato” quando la comunicazione viene ricevuta dal destinatario (la compagnia telefonica) oppure da quando il consumatore ha inviato la lettera?

La risposta è espressamente prevista dall’art. 54 del Codice del Consumo:

Art. 54 – Esercizio del diritto di recesso

[…] 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

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