Sospensione della linea per traffico e servizi non richiesti

Tag 27 Maggio 2018  |

Vi consigliamo la lettura del seguente articolo aggiornato e di approfondimento in materia di sospensione:

Flycell, Ringtones, suonerie … ma io non li ho mai richiesti

Molto spesso accade che l’utente si trovi addebitati in bolletta dei servizi a pagamento MAI richiesti e di cui non si conosce neppure l’utilità.

Tali situazioni, se non correttamente gestite, comportano la sospensione della linea.

Cosa dobbiamo fare?

Vero che i servizi suddetti spesso sono il frutto di raggiri e frodi da parte di società terze (ossia diverse dall’operatore telefonico). D’altra parte, vero è che comunque le compagnie telefoniche sollecitano il saldo integrale della fattura, richiedendo anche il pagamento di tali servizi.

Nella pratica, l’operatore telefonico si “disinteressa” della vicenda non effettuando nessun controllo specifico e limitandosi a ribadire che i conteggi sono conformi alla condizioni sottoscritte.

Il problema è che, al fine di “incentivare” l’utente al pagamento, troppo spesso accade che la compagnia telefonica utilizzi la “tecnica” della sospensione della linea (ad esempio la linea viene disattivata nel traffico in uscita e/o entrata).

Tale comportamento è assolutamente scorretto ed illegittimo.

Laddove via sia il reclamo, l’utente ha il diritto di non pagare il servizio contestato.

Quindi la prima cosa da fare è contestare l’accaduto con uno specifico reclamo !! Diversamente vi potreste trovare nella situazione inversa (passando dalla ragione al torto), legittimando nei fatti il comportamento dell’operatore telefonico (ossia la sospensione).

Quanto sopra è un principio fissato nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche e nelle delibere di recepimento dell’AGCOM (per citare alcune Del. 179/03/CSP e 664/06/CONS).

Il cliente dovrà quindi PAGARE la parte della fattura in contestazione e NON PAGARE la parte reclamata.

Tale possibilità è riconosciuta dalla normativa e dalla giurisprudenza dominante.

Stesso principio vale nel caso in cui sia pendente il tentativo di conciliazione avanti al CORECOM. Durante tale procedura la compagnia telefonica non può assolutamente sospendere la linea o agire di sua iniziativa (dovrà aspettare l’esito della procedura).

Se nonostante ciò, la compagnia telefonica procede a sospendere/interrompere la linea, allora vi dovete armare di “penna e calamaio” per richiedere i danni e gli indennizzi previsti.

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