Credito Residuo: rimborso o trasferimento non effettuato

Tag 13 Febbraio 2020  |

Quando si parla di credito residuo si fa chiaramente riferimento a quel credito accumulato nella propria sim mobile ma non consumato.

L’utente effettua un passaggio verso un altro gestore ma non gli viene riconosciuto e riportato il credito presente nella vecchia sim.

Situazione analoga si verifica nel caso di semplice disdetta della sim o scadenza della stessa. Anche in questo caso il credito dovrà essere restituito tramite un’assegno o similari.

E’ importante evidenziare che non esiste una scadenza del credito residuo, come talvolta viene riferito dai call-center. L’unico limite che si potrebbe incontrare per la restituzione degli importi è quella di prescrizione che nel caso di specie è di ben 10 anni.

Credito non rimborsabile

Nel caso di credito derivante da bonus, autoricarica o comunque promozioni, gli importi sono meramente fittizi, in quanto l’utente non ha realmente speso del denaro ma ha solo ricevuto del credito promozionale.

Il credito promozionale non da diritto ad alcun rimborso e pertanto verrà completamente perduto in seguito al passaggio ad altra gestore o disdetta contrattuale.

Riferimenti normativi

Il Decreto Legge 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2.04.2007 n. 40, c.d. Decreto Bersani, riporta una disciplina specifica.

Il comma 1 dell’art. 1 del suddetto decreto legge vieta “la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico” telefonico.

In tal modo si sancisce espressamente il principio della conservazione del credito acquistato in capo all’utente, che pertanto non ha limiti di tempo per disporre del proprio credito.

Peraltro anche il successivo comma 3 dell’art. 1 del decreto legge, stabilendo che l’utente può recedere dal contratto o trasferire le utenze presso un altro operatore in maniera tendenzialmente gratuita (“senza spese non giustificate da costi”) ed in qualsiasi momento (“senza vincoli temporali”), implicitamente riconosce in capo all’utente che recede il diritto alla restituzione del credito residuo o alla sua trasferibilità in caso di portabilità.

A ben vedere, laddove si consentisse all’operatore di incamerare il credito che risulti inutilizzato al momento del recesso/trasferimento dell’utenza, si configurerebbero gli estremi di un arricchimento senza causa, considerato che la compagnia telefonica acquisterebbe un corrispettivo per una prestazione non resa.

Il contratto di servizio telefonico, infatti, è un normale contratto di somministrazione o fornitura ad esecuzione continuata, ai sensi dell’art. 1559 c.c..

Il contratto ha natura sinallagmatica con effetti obbligatori per le parti. Per tale motivo, alla prestazione di una parte deve sempre corrispondere la controprestazione dell’altra, in difetto della quale verrebbe a mancare la causa contrattuale e si verificherebbe il suddetto arricchimento senza causa.

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