Calcolo indennizzo portabilità decurtando i giorni previsti dalla Carta Servizi

Tag 13 Febbraio 2020  |

Indice

Indennizzo per ritardo nella portabilità della numerazione

In caso di ritardo nella procedura di portabilità, l’utente ha diritto a richiedere un equo indennizzo ed inoltre il risarcimento dei danni subiti.

Questi ultimi dovranno essere dimostrati dall’utente, contrariamente dagli indennizzi che sono dovuti per il semplice fatto di aver subito il disservizio.

Calcolo indennizzo per ritardo nella portabilità

L’indennizzo per il ritardo della portabilità deriva da diversi fattori. Lo stesso infatti potrebbe essere connesso ad altri disservizi connessi (esempio ritardo nel passaggio) oppure collegato ad utenze business.

Il nuovo regolamento indennizzi prevede un risarcimento base (può essere aumentato) di € 5,00 al giorno. Si legge:

2. Se il ritardo riguarda unicamente la portabilità del numero, l’operatore responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo

Detto questo è necessario capire da quanto dobbiamo calcolare l’indennizzo.

Da quando decorre il calcolo dell’indennizzo

La dottrina si divide secondo due teorie diverse.

Per comprendere tale differenza è necessario ricordare che ogni compagnia telefonica è obbligata a predisporre una propria Carta Servizi in cui stabilisce le tempistiche massime che dovrà rispettare per concludere le varie procedure.

Ad esempio, alcune compagnie telefoniche prevedono nelle proprie condizioni contrattuali che la procedura di portabilità deve essere completata al massimo entro sessanta giorni.

Da ciò le due teorie suddette:

  • una prima teoria ritiene che avendo la compagnia telefonica a disposizione 60 giorni per completare la procedura allora dovrà decurtarsi tale periodo dal conteggio dell’indennizzo dovuto;
  • una seconda teoria ritiene che i 60 giorni predetti corrispondono alla tempistica massima entro cui la procedura deve concludersi. Il non aver rispettato i termini comporta un relativo inadempimento con il relativo accollo delle responsabilità conseguenti in toto.

Alla prima teoria risponde ad esempio questa pronuncia dell’Autorità, nella quale viene decurtato il periodo prevista dalla Carta Servizi:

Trova ampio consenso anche la seconda teoria la quale viene riportata anche dalla giurisprudenza ed a cui noi ci sentiamo di aderire.

D’altra parte lo stesso principio è ampiamente consolidato nel caso di portabilità delle utenze mobili e pertanto non appare corretto operare una distinzione. Tale considerazione trova maggiore conforto anche considerando che la valutazione del Giudice (quindi durante la fase giudiziale) dovrà trovare i propri riferimenti all’interno di una valutazione equitativa di tutti i danni subiti.

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