Portabilità: risarcimento se il cliente non viene avvisato dei motivi del ritardo

Tag 13 Febbraio 2020  |
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Obbligo informativo in caso di problemi nella portabilità del numero

Il cliente ha diritto di essere avvisato dalla compagnia telefonica nel caso in cui ci siano problemi nella portabilità della numerazione telefonica.

Al contrario molto spesso gli operatori telefonici si rimpallano le responsabilità tra il vecchio e nuovo gestore di telefonia. Ognuno scarica la colpa all’altro ma senza fornire alcuna reale informazione sulle tempistiche della procedura di portabilità.

Risarcimento in caso di mancata informativa al cliente

Sulla base del principio sopra enunciato, l’Autorità ha condannato la compagnia telefonica a pagare circa 1.500 euro, stante la mancanza di assistenza ed il ritardo nella procedura di portabilità.

Nello specifico la normativa sul regolamento indennizzi prevede che:

2. Se il ritardo riguarda unicamente la portabilità del numero, l’operatore responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo

Chiaramente alla voce indennizzo, dovranno poi aggiungersi tutti gli ulteriori danni subiti dall’utente e gli ulteriori disservizi subiti.

Per un maggior approfondimento riportiamo il portabilità: risarcimento di 1500 eurolink al provvedimento dell’Autorità.

Onere della prova incombe sulla compagnia telefonica

Si sottolinea che sarà sempre onere della compagnia dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee per informare l’utente in merito alle problematiche relative alla procedura di portabilità.

In altri termini, l’operatore telefonico non solo deve dimostrare di aver posto in essere la corretta procedura amministrativa per completare la procedura di portabilità della numerazione, ma bensì, deve anche dimostrare di aver avvisato compiutamente l’utente.

Si riporta in merito un estratto del provvedimento:

Nel merito, la richiesta sub i. merita accoglimento, atteso che l’operatore non ha provato di aver posto in essere le attività di competenza funzionali all’espletamento della portabilità della numerazione dedotta in controversia, tantomeno di aver reso edotto l’utente in ordine ad eventuali impedimenti tecnici riscontrati nel corso dell’espletamento ella procedura. In proposito, a nulla vale addurre che l’utente era comunque a conoscenza del fatto che Telecom Italia S.p.A. avesse notificato un presunto KO: in primis perché non è provato il KO di Telecom Italia S.p.A., in secundis perché la circostanza, non provata, è espressamente contestata dall’istante in sede di controdeduzioni. Pertanto, in accoglimento alla richiesta dell’utente, Wind Tre S.p.A. è tenuta a corrispondere al Sig. Sapone l’indennizzo previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi, nella misura di euro 5,00 al giorno, per 293 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 20 aprile 2017 (data in cui l’operatore ha attivato i servizi di competenza su una nuova numerazione) al 7 febbraio 2018 (data in cui l’utente ha inviato la disdetta della numerazione dedotta in controversia a Fastweb S.p.A.), per un totale di euro 1.465,00.

La pronuncia non risulta essere un cosa isolato, in quanto l’Autorità ha in più circostanze seguito tale orientamento.

In merito si riporta l’estratto di un indennizzo per mancata informativaaltro provvedimento:

Secondo quanto dichiarato in memorie dall’operatore recipient, il numero 0704517xxx “non è stato importato per impossibilità tecnica”; tuttavia Vodafone Italia S.p.A. non ha offerto prova di aver tempestivamente informato l’utente della circostanza de qua. Ciò stante, tenuto conto del mancato rispetto degli oneri informativi di competenza, fermo restando che l’utenza di cui trattasi nelle more dell’espletamento della procedura non risulta che fosse disservita, Vodafone Italia S.p.A. è tenuto a corrispondere l’indennizzo […]

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