Diffida ad adempiere nei confronti della compagnia telefonica

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Tag 04 Settembre 2013  |

Telecom ti diffido ad adempiere !

La diffida ad adempiere è una delle cause previste dal nostro legislatore per la risoluzione del contratto.

La diffida è un atto formale, di solito inviato mediante raccomandata a/r, con il quale si intima ad una persona/società di compiere o non compiere una determinata azione.

Ricevendo la diffida il soggetto viene avvertito che, laddove non si mettessero in atto determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all’autorità competente.

Un particolare tipo di diffida è la “diffida ad adempiere“, un atto unilaterale e recettizio di autonomia privata, con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, intima all’altra parte di adempiere entro un dato termine.

Con quest’atto infatti una parte manifesta all’altro contraente una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso di adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.

Differenza con l’intimazione ad adempiere.

A differenza della semplice intimazione ad adempiere o costituzione in mora (regolata nel Codice civile italiano dall’art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà espressa del soggetto diffidante, che si produca l’effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell’inadempimento dell’altra parte.

Si precisa, comunque che anche in questo caso deve applicarsi quanto disposto dall’art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l’inadempimento è “di non scarsa importanza”.

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